Alcune precisazioni sul “100% Made in Italy”

Alcune precisazioni sul “100% Made in Italy”

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A distanza di dieci anni dall’approvazione della L. 166/09 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre, n. 274) di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, riteniamo utile precisare lo stato dell’attuazione della legge che ha introdotto la definizione vigente di prodotto integralmente realizzato in Italia ed il valore di tale indicazione o di altre equivalenti (100% Made in Italy) al fine di tornare e promuoverne l’utilizzo secondo lo spirito della legge.

Ai sensi dell’art. 16 della citata legge: “Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”.

La predetta descrizione richiama ed assorbe l’indicazione di origine “Made in Italy” fornita tra le altre dalla legge doganale, volendo superarla con la precisazione che per poter definire il prodotto integralmente italiano anche il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento, sono compiuti esclusivamente nel nostro territorio nazionale.

La necessità di introdurre una super indicazione di origine, talvolta indicata anche come “marchio di origine” (il cd. 100% Made in Italy o dizioni equivalenti) è sorta per consentire al consumatore finale d’individuare i beni integralmente realizzati nel nostro territorio nazionale, da quelli che in Italia hanno subito l’ultima lavorazione o una trasformazione sostanziale e che, solo per questo, potrebbero, lecitamente definirsi Made in Italy.

Nel corso degli anni si sono moltiplicate le iniziative volte ad incrementare l’utilizzo della definizione di prodotto “integralmente realizzato in Italia” che anche Confartigianato Impresa Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha promosso, diffondendo la nozione di prodotto 100% Made in Italy e la sua cultura protesa alla salvaguardia dell’originalità dei prodotti integralmente Italiani secondo lo spirito offerto dalla legge che punisce chiunque utilizzi impropriamente l’indicazione di vendita «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, al di fuori dei presupposti previsti dalla legge con una sanzione penale (quella prevista dall’art. 517 del codice penale, aumentata di un terzo).

In continuità con le intenzioni della legge e con le sue funzioni statutarie la Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo ha registrato il Logo 100% Made in Italy, quale mero simbolo grafico attraverso il quale ha voluto rappresentare il progresso culturale che ha condotto all’affermazione del valore dei prodotti integralmente Italiani e nel contempo ha inteso offrire, a chi ne abbia i requisiti, un simbolo nel quale riconoscersi e farsi riconoscere quale sostenitore dei prodotti realizzati integralmente in Italia.

Come noto, l’utilizzo del logo e, prima ancora, dell’indicazione di origine 100% Made in Italy o simili, avviene su base volontaria e comporta un’assunzione di responsabilità personale equivalendo ad autodichiarazione del produttore, il quale, a pena di severe sanzioni penali oltre che di ogni conseguenza civile (risarcimento del danno) nei confronti della clientela, assume la responsabilità di qualificare il suo prodotto come integralmente realizzato in Italia.

In proposito, appare opportuno precisare che, ancora oggi, a distanza di un decennio ormai dall’entrata in vigore della legge, ciascun produttore ha la facoltà di utilizzare le sopra menzionate indicazioni di origine, senza necessità o obbligo giuridico di ottenere preventiva certificazione da parte di enti pubblici o privati circa la veridicità delle proprie affermazioni.

Diversamente l’ottenimento della certificazione, alle condizioni e sotto la sorveglianza dei soggetti che hanno registrato un marchio di certificazione e/o un marchio collettivo secondo le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005) autorizza l’utilizzo del marchio registrato di costoro, ma non può in alcun caso inibire l’utilizzo di una indicazione di origine, 100% Made in Italy o equivalenti, cui il produttore può liberamente ricorrere se rispetta i parametri dettati dal citato art. 16 della L. 166/09.

Quanto sopra viene precisato per dare nuovo impulso alla cultura del 100% Made in Italy oltreché a ribadire tanto le facoltà che le responsabilità dagli operatori economici che intendano avvalersi dell’indicazione di provenienza descritta dal sopra richiamato dettato normativo, nello spirito di collaborazione che anima Confartigianato disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento sulla questione.

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